LINEE GUIDA: IL MEDICO È OBBLIGATO A SEGUIRLE?

LINEE GUIDA: IL MEDICO È OBBLIGATO A SEGUIRLE?

Le linee guida sono dei parametri di riferimento cui i medici si devono attenere nello svolgimento della loro attività professionale. Sono raccomandazioni cliniche formulate sulla base di quanto è scritto nella letteratura e delle opinioni di medici esperti, al fine di guidare ogni medico nella esecuzione di una operazione delicata, così come nella prescrizione di una cura.

Le linee guida, infatti, sono la risultante di numerose prove che, oltre ad essere realizzate su diverse tipologie di soggetti, in diversi contesti geografici e clinici, valutano anche i possibili costi delle cure che suggeriscono ed i correttivi che, di volta in volta, possono rendersi necessari in funzione dei differenti sistemi di valori e delle preferenze dei pazienti.

Tuttavia le linee guida (proprio in quanto ‘guida’) devono essere flessibili, nel senso di essere in grado di adattarsi a tutte le situazioni specifiche (condizioni cliniche del paziente e vincoli posti dall’organizzazione). Il medico, infatti, non può certo essere vincolato nella sua decisione clinica ad una strada già tracciata, in quanto deve (al contrario) poter esercitare il suo giudizio caso per caso e deve poter coinvolgere il malato nelle decisioni da assumere: spesso le opzioni terapeutiche sono varie e la scelta tra esse si basa (oltre che sulle indicazioni fornite dalle linee guida) anche sulle preferenze del malato.

Proprio per questo motivo, è importante che le linee guida siano flessibili e molto ancorate alla realtà circostante: il gruppo di lavoro che le elabora, infatti, durante la loro stesura, deve porre una particolare attenzione alla (concreta) situazione socio sanitaria, personale e tecnica nella quale si opera.

Tutto ciò premesso: il medico è obbligato a seguire le linee guida?

Il medico deve operare (e prescrivere cure) avendo, come “guida”, le linee guida condivise dalla comunità scientifica; ciò, però, senza mai dimenticare la necessità di valutare la situazione clinica del proprio paziente caso per caso e, soprattutto, le sue decisioni (necessariamente espresse nel consenso informato).

Uno degli obblighi principali di un medico è quello di informare adeguatamente il proprio paziente dei trattamenti terapeutici a cui dovrà essere sottoposto e delle conseguenze che ne seguiranno; soltanto a seguito della dovuta informazione, il paziente potrà (o meno) prestare il proprio consenso e sottoporsi (oppure no) alle cure e agli esami previsti.

Il senso della normativa è quello di consentire al paziente, debitamente informato (e, dunque, consapevole delle conseguenze che seguiranno alle diverse scelte cliniche da adottare), di decidere autonomamente per sé (ovvero di autodeterminarsi).

La violazione dell’obbligo informativo determina una condotta omissiva da parte del medico a prescindere dall’esecuzione corretta o meno del trattamento. Questo significa che se il medico (rifacendosi alle linee guida) non ti fornirà le dovute informazioni circa i possibili trattamenti da effettuare e le possibili conseguenze di essi, sarà responsabile per il mancato adempimento del suo obbligo informativo, anche se l’operazione andrà bene. 

L’obbligo informativo comporta che il medico non possa limitarsi a farti firmare un generico documento prestampato ma debba metterti a conoscenza della natura del trattamento, delle modalità di esplicazione, della portata, dei suoi possibili risultati e delle eventuali implicazioni negative che possano determinarsi.

Le linee guida sono certamente un parametro di valutazione che aiuta il medico nel caso in cui un’operazione non abbia successo o una cura arrechi un danno al paziente. Senza dubbio, infatti, una condotta conforme alle linee guida sarà più diligente di una difforme che si presumerà essere negligente o imprudente: questo, però, non crea alcun automatismo per il quale chi non segue le linee guida sia automaticamente imprudente o negligente (e, di conseguenza, responsabile). Questo è quanto ha chiarito la Corte di Cassazione (Cass. Ord n. 30998/2018) affermando che il medico non è obbligato a seguire le linee guida per la cura e l’intervento dei pazienti in quanto le sue scelte devono restare discrezionali e tali da consentirgli di valutare le situazioni cliniche caso per caso, decidendo (qualora lo ritenesse più opportuno) di disattendere le indicazioni fornite dalle linee guida.

I commenti sono chiusi