Dal 1 luglio 2020 il divieto di utilizzo di contante
(e dei titoli al portatore, in euro o in valuta estera) per i pagamenti TRA
SOGGETTI DIVERSI si abbasserà a 2.000 euro, pertanto:
- L’utilizzo del contante tra
soggetti non finanziari (quindi, tutti i soggetti diversi dalle banche e dagli
altri intermediari finanziari: privati, aziende, professionisti) sarà
consentito fino a 1.999,99 euro;
- I pagamenti di
importi superiori al nuovo limite non sono consentiti neppure con modalità
frazionata (salvo il pagamento rateale non fosse già previsto dal
contratto: es, canone di locazione annuo pari a 3.000 euro, con pagamenti
periodici inferiori al nuovo limite); di conseguenza, pagamenti ripetuti
- Resta il divieto
di pagamento in contanti di stipendi e compensi a dipendenti, collaboratori
coordinati e continuativi e soggetti assimilati, QUALUNQUE SIA L’IMPORTO
dello stipendio/compenso (quindi anche se inferiore ai 2.000 euro) e con la
sola eccezione del rimborso spese di trasferta;
- Resta anche il
divieto di pagamenti per somme superiori a 999,99 euro per associazioni
sportive e culturali
(pena – oltre alle sanzioni di cui infra- la decadenza dal regime agevolato
398/91) e Money Transfer,
- Resta consentito
invece il prelevamento o il deposito presso banche, poste o altri intermediari
finanziari di somme in contante anche superiori al nuovo importo, fermo
restando il fatto che se queste operazioni sono ripetute e/o ravvicinate nel
tempo e non sono compatibili con il tipo di attività svolta possono ingenerare
segnalazioni da parte dell’istituto finanziario che le riceve;
- La violazione
delle disposizioni in materia comporta l’irrogazione – a chi paga e a chi
riceve il pagamento in violazione del nuovo limite- di una sanzione minima
di 2.000 euro;
- I professionisti
che nell’ambito della propria attività rilevino la violazione della norma
sul trasferimento del contante sono obbligati a segnalare al Ministero
dell’Economia e delle Finanze tale violazione: DIVERSAMENTE, incorrono essi
stessi in una sanzione autonoma, che resta fissata ad un minimo di 3.000
euro. Eventuali operazioni che dovessero transitare dalla contabilità
aziendale (ad es: versamento/prelevamento dalla cassa finanziamenti
soci/prelevamenti soci; pagamento di fornitori o incassi da clienti) o dalla
documentazione reddituale/personale (per i privati: pagamenti/incassi
/erogazioni o altri movimenti finanziari in contanti) per importi superiori al
limite devono essere segnalati all’autorità, che procederà quindi
all’irrogazione della sanzione.