Archivio giornaliero 26/06/2020

NUOVI LIMITI PER PAGAMENTI IN CONTANTI DAL 1 LUGLIO 2020

Dal 1 luglio 2020 il divieto di utilizzo di contante (e dei titoli al portatore, in euro o in valuta estera) per i pagamenti TRA SOGGETTI DIVERSI si abbasserà a 2.000 euro, pertanto:

  1. L’utilizzo del contante tra soggetti non finanziari (quindi, tutti i soggetti diversi dalle banche e dagli altri intermediari finanziari: privati, aziende, professionisti) sarà consentito fino a 1.999,99 euro;
  2. I pagamenti di importi superiori al nuovo limite non sono consentiti neppure con modalità frazionata (salvo il pagamento rateale non fosse già previsto dal contratto: es, canone di locazione annuo pari a 3.000 euro, con pagamenti periodici inferiori al nuovo limite); di conseguenza, pagamenti ripetuti
  3. Resta il divieto di pagamento in contanti di stipendi e compensi a dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e soggetti assimilati, QUALUNQUE SIA L’IMPORTO dello stipendio/compenso (quindi anche se inferiore ai 2.000 euro) e con la sola eccezione del rimborso spese di trasferta;
  4. Resta anche il divieto di pagamenti per somme superiori a 999,99 euro per associazioni sportive e culturali (pena – oltre alle sanzioni di cui infra- la decadenza dal regime agevolato 398/91) e Money Transfer,
  5. Resta consentito invece il prelevamento o il deposito presso banche, poste o altri intermediari finanziari di somme in contante anche superiori al nuovo importo, fermo restando il fatto che se queste operazioni sono ripetute e/o ravvicinate nel tempo e non sono compatibili con il tipo di attività svolta possono ingenerare segnalazioni da parte dell’istituto finanziario che le riceve;
  6. La violazione delle disposizioni in materia comporta l’irrogazione – a chi paga e a chi riceve il pagamento in violazione del nuovo limite- di una sanzione minima di 2.000 euro;
  7. I professionisti che nell’ambito della propria attività rilevino la violazione della norma sul trasferimento del contante sono obbligati a segnalare al Ministero dell’Economia e delle Finanze tale violazione: DIVERSAMENTE, incorrono essi stessi in una sanzione autonoma, che resta fissata ad un minimo di 3.000 euro. Eventuali operazioni che dovessero transitare dalla contabilità aziendale (ad es: versamento/prelevamento dalla cassa finanziamenti soci/prelevamenti soci; pagamento di fornitori o incassi da clienti) o dalla documentazione reddituale/personale (per i privati: pagamenti/incassi /erogazioni o altri movimenti finanziari in contanti) per importi superiori al limite devono essere segnalati all’autorità, che procederà quindi all’irrogazione della sanzione.