Archivio giornaliero 18/03/2019

RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE DEI FIGLI: RICADE SUI GENITORI?

Per rispondere a questo quesito, occorre innanzitutto chiarire i concetti di responsabilità civile e penale

Si ha una responsabilità civile tutte le volte in cui viene violato un obbligo previsto dal diritto privato, quello cioè che regola i normali rapporti tra soggetti. Ad esempio, per il mancato pagamento di un debito, per l’inadempimento di un contratto, per un incidente stradale senza feriti, per il danneggiamento involontario di un bene altrui (si pensi alle infiltrazioni di acqua nell’appartamento di sotto causate da una tubatura rotta), per un licenziamento illegittimo, per una costruzione troppo prossima al confine del vicino, ecc.

In tutti questi casi, l’unica conseguenza è, nei limiti del possibile, eliminare le conseguenze negative della condotta illecita, ripristinando lo stato dei fatti antecedente ed, eventualmente, risarcire i danni nella misura in cui ce ne siano e siano stati dimostrati.

Si ha invece una responsabilità penale quando viene commesso un fatto che la legge prevede come reato. Ad esempio si ha responsabilità penale quando non si versa il mantenimento all’ex moglie o ai figli, quando si diffama una persona in pubblico, quando si danneggia volontariamente la proprietà del vicino o la si invade, quando si compiono dei crimini informatici, quando si denuncia una persona che si sa invece essere innocente, quando si rende una falsa testimonianza nel corso di una causa, quando si simula un incidente stradale o quando invece lo si commette e da questo derivano lesioni alle persone di una certa entità, ecc.

Le conseguenze della responsabilità penale sono innanzitutto le sanzioni previste dalle singole leggi per tali condotte. Impossibile definirle in anticipo; esse comunque sono graduate in base a un criterio di proporzionalità. In secondo luogo c’è – anche qui – il risarcimento del danno per tutte le conseguenze, sul piano patrimoniale e morale, che il reato ha comportato.

I GENITORI RISPONDONO DELLA RESPONSABILITA’ PENALE DEI FIGLI?

Le regole sulla responsabilità penale sono molto più semplici di quelle sulla responsabilità civile.

In caso di responsabilità penale, infatti, a rispondere dei comportamenti illeciti è solo l’autore materiale del reato. È impossibile che una persona possa andare in carcere al posto di un’altra a meno che non sia stata compartecipe del suo crimine o, avendo l’obbligo di evitarlo, non lo ha fatto.

Tenendo conto che l’età in cui si diventa responsabili dei reati è 14 anni, già da questo momento il minore subisce le sanzioni previste dalla legge penale.

Un genitore non risponderà mai dei reati commessi dal figlio, almeno sotto il profilo sanzionatorio. E ciò vale sia che il figlio sia minorenne, sia che abbia meno di 14 anni, sia che ne abbia di più. Nessuna pena sconteranno, quindi, il padre e la madre per l’atto di bullismo commesso dal ragazzo a scuola, per l’investimento del pedone avvenuto mentre guidava il motorino, per il furto al supermercato, ecc.

Diverso discorso vale invece per le conseguenze risarcitorie ossia per quelle che, anche se conseguenti da un reato, riflettono gli aspetti civilistici della vicenda. Infatti i genitori sono tenuti a risarcire i danni (civili) per il reato commesso dal figlio finché questi è minorenne. Ad esempio, se un ragazzo di 16 anni picchia un compagno a scuola e ne provoca gravi ferite, la sanzione penale ricade sul colpevole mentre a risarcire la vittima saranno i genitori del colpevole.

Solo dopo i 18 anni, i genitori non avranno alcuna conseguenza per i danni dei reati commessi dal figlio.

I GENITORI RISPONDONO DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE DEI FIGLI?

A differenza del penale, nell’ambito del diritto civile alcune norme estendono la responsabilità per i danni anche a soggetti che non hanno alcun legame con il fatto, che cioè non l’hanno né voluto né causato per colpa.

La semplice relazione con il responsabile del comportamento implica l’estensione di responsabilità. Così, ad esempio, i tutori, gli insegnanti e i genitori rispondono dei danni commessi dai minori nel momento in cui questi erano soggetti al loro controllo; il titolare di un’azienda rimborsa le vittime dell’inquinamento provocato dagli scarichi, dai fumi o dai rumori; la banca deve restituire al correntista i soldi trafugati dai criminali informatici che hanno clonato la carta di credito; il comune deve versare un indennizzo alle vittime di buche, fosse, tombini e gradini pericolanti; il proprietario di un cane risarcisce per i danni causati dall’animale scappato dal recinto mentre, se lo stesso cane è portato al guinzaglio da un altro familiare e, in quel frangente, aggredisce un passante, è chi lo custodisce in quel momento che ci va di mezzo.

Di conseguenza, i genitori sono responsabili di tutti i danni causati dal figlio minorenne perché ancora incapace di intendere e volere. Essi si liberano dalla responsabilità solo se dimostrano di non aver potuto impedire il fatto. Si tratta però di un onere particolarmente difficile da adempiere visto che, su di essi, grava l’obbligo di impartire al figlio una corretta educazione e, quindi, di inculcargli le regole del vivere civile.

I GENITORI SONO RESPONSABILI DEI DEBITI DEI FIGLI MINORI?

I debiti sono le conseguenze di un impegno di natura civile. Per cui la regola è che, in teoria, nel caso di figlio minorenne, i genitori sono tenuti a pagare al posto di questi.

Tuttavia, il contratto stipulato da un minore è annullabile dai genitori in quanto concluso da un soggetto incapace. L’annullamento del contratto deve avvenire entro massimo 5 anni. Per cui se il figlio compra un motorino o un cappotto e paga un anticipo ma non versa il residuo, il negoziante può sì rivalersi contro i genitori ma, se non sono passati ancora cinque anni, questi possono chiedere al giudice di annullare il contratto: dovranno, a tal fine, restituire il bene acquistato e chiedere il rimborso dei soldi già versati.

Differente è il discorso per i debiti derivanti da fatti illeciti, siano essi reati (ad esempio un investimento col motorino) o meno (ad esempio una pallonata contro un vetro). In questo secondo caso non c’è alcun contratto da annullare e i genitori sono tenuti a pagare il debito per conto del figlio.

I GENITORI RISPONDONO DEI DEBITI DI GIOCO DEI FIGLI MINORENNI?

I debiti di gioco, da chiunque contratti (maggiorenne o meno) non possono essere mai rivendicati con i meccanismi legali. Cioè il creditore non ha armi giudiziali per il recupero dei propri soldi, perché si tratta di «obbligazioni naturali» che o si adempiono spontaneamente o non c’è possibilità per chiederli tramite il tribunale.

I GENITORI RISPONDONO DEI DEBITI DEI FIGLI MAGGIORENNI?

No, i debiti dei figli maggiorenni non ricadono mai sui genitori. Padre e madre non saranno quindi responsabili del fallimento dell’attività del figlio, del suo mancato pagamento delle utenze, dei creditori rimasti insoddisfatti, ecc.

I GENITORI RISPONDONO DEI DEBITI DEI FIGLI MAGGIORENNI CONVIVENTI?

Facciamo l’ipotesi che il figlio maggiorenne conviva ancora con i genitori e dunque abbia residenza presso la stessa casa: se i creditori propongono un pignoramento mobiliare, l’ufficiale giudiziario si recherà presso la comune abitazione. In tal caso, secondo costante giurisprudenza, si presume che i beni presenti in casa appartengono al debitore; ecco allora che anche in caso di figlio maggiorenne i genitori potrebbero trovarsi a rispondere dei debiti da questo contratti.

Ai genitori spetta dimostrare, seduta stante o con un successivo ricorso al giudice dell’esecuzione, di essere i legittimi titolari di tali oggetti.

La prova però va data con atto scritto avente “data certa” (quindi non basta un contratto di comodato che facilmente potrebbe essere retrodatato, ad eccezione quindi del contratto di comodato registrato). Non è possibile quindi valersi di testimoni. Con la conseguenza che a tal fine sarà necessario produrre un documento che attesti inequivocabilmente la proprietà del bene, un documento che raramente è presente per i beni mobili presenti all’interno di un’abitazione. Quindi, un televisore, un divano, un tappeto, un quadro: sono tutti beni che possono essere pignorati dall’ufficiale se i genitori non riescono a dimostrare di averli pagati con i propri soldi