VENDITA DI UN IMMOBILE: CHI PAGA LE SPESE CONDOMINIALI

VENDITA DI UN IMMOBILE: CHI PAGA LE SPESE CONDOMINIALI

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 15547/17; depositata il 22 giugno
Vendita di un immobile: chi paga le spese condominiali
Spese ordinarie: responsabile in solido l’acquirente solo per gli arretrati dell’anno in corso e di quello precedente.
Spese straordinarie: conta chi era condomino all’approvazione dei lavori.
In particolare, per le spese ordinarie il codice civile stabilisce che:
· per le spese relative all’anno in cui è avvenuto il passaggio di proprietà (a prescindere che esso consegua a vendita, donazione, ecc.) e per quelle dell’anno precedente, l’amministratore può rivolgersi sia al venditore che all’acquirente. In altre parole può chiedere, indifferentemente, sia all’uno che all’altro l’integrale versamento della somma lasciata in sospeso. A riguardo si parla di “responsabilità in solido”;
· per le spese relative agli anni pregressi resta responsabile solo il venditore;
· per le spese relative agli anni successivi a quello del rogito è obbligato solo l’acquirente.
Per evitare il rischio di pagare gli arretrati del venditore, l’acquirente potrà:
– chiedere al venditore di farsi rilasciare dall’amministratore di condominio una certificazione con cui si attesti che non vi sono arretrati e che, alla data della vendita della casa, sono state integralmente pagate le spese condominiali maturate fino a quel momento
– stabilire nel contratto di vendita che delle spese di condominio eventualmente maturate nell’anno in corso o in quello precedente si faccia carico solo il venditore e che, quindi, non ricadano anche sull’acquirente. Attenzione però: tale patto ha valore solo tra le parti e, quindi, non vincola anche il condominio che ben potrà rivolgersi ugualmente al nuovo condomino (salvo poi il diritto di regresso verso il venditore).

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