Archivio mensile Marzo 2022

25° anniversario di attività

In occasione del 25° anniversario di attività, desideriamo ringraziare tutti coloro i quali hanno contribuito alla buona riuscita del nostro lavoro!

Prima Sentenza in Italia. Scatta il risarcimento in caso di richiesta illegittima di green pass. Sentenza Tribunale di Firenze 3 marzo 2022 n. 155.

Le richieste del green pass da parte di aziende ed enti pubblici, se non previste dalla legge, determinano condotte illegittime e abusive con conseguente condanna al risarcimento danni.

La prima sentenza è del Tribunale di Firenze, sezione Lavoro, del 3 marzo, pubblicata il 4 marzo, Giudice Dott.ssa Davia, che condanna una società al pagamento di oltre 4.000 euro per aver richiesto illegittimamente, ad agosto 2021, ad un’addetta piscina presso il club di Firenze Rovezzano, per due volte il green pass.

La sentenza è stata pronunciata su fatti accaduti nel 2021 in base alla normativa allora vigente.

L’addetta aveva fatto presente che il green pass non era citato nelle norme in materia di lavoro, ma l’azienda, dopo aver segnalato la mancata esibizione del certificato verde il 7 e il 9 agosto, ha inviato a tutti i suoi dipendenti una comunicazione con la richiesta di green pass ed ha sospeso l’addetta alle piscine.

Infatti, il giorno 7 del mese di agosto, come ogni mattina, la donna si era recata al lavoro ma non era riuscita ad entrare nel club perché le avevano chiesto il green pass all’ingresso: solo trentasei ore dopo la società ha inviato una comunicazione con cui avvisava di esigere il certificato verde da tutti i dipendenti e i collaboratori.

Secondo l’azienda, il green pass rientrava tra le misure di sicurezza in ottemperanza alla normativa sulla “tutela delle condizioni di lavoro” (art.2087 del codice civile), ma il Tribunale ha sancito l’illegittimità della richiesta.

Peraltro, l’articolo 9 bis del decreto legge 52/2021 impone il possesso del lasciapassare verde ai frequentatori delle piscine soltanto per le attività al chiuso, mentre l’obbligo di green pass sarebbe scattato soltanto in seguito con il decreto legge 105/21.

Se non previsto espressamente da una norma, quindi, un’azienda o un ente non può interpretare l’articolo 2087 c.c. a proprio piacimento inserendo l’obbligo di green pass. La condotta, infatti, configura un illecito che determina un risarcimento danni.

Nel caso specifico, il datore di lavoro è stato condannato al pagamento di un risarcimento pari ad euro 1.912,81 più rivalutazione, per il periodo intercorrente tra la sospensione e l’obbligo normativo con decorrenza 15 ottobre, euro 1.850 per le competenze legali oltre a iva, cassa previdenza avvocati e rimborsi e ai 49 euro del contributo unificato.

Si tratta di un orientamento nuovo che apre la strada a possibili numerosissime azioni giudiziarie di risarcimento danni, considerate le tante richieste illegittime di green pass nei mesi scorsi, da valutare alla luce dei vari decreti succedutisi nel tempo.

Le compagnie assicuratrici non vogliono pagare i danni post-vaccinali e il giudice dà loro ragione paragonando la morte dovuta alla vaccinazione al suicidio

Riportiamo un articolo di Edward Hendrie dell’8 febbraio 2022, che ha raccolto la testimonianza dell’avv. Carlo Alberto Brusa, un avvocato italo-francese alla Corte di Parigi, che ha assistito la famiglia di una persona che è morta a causa del vaccino Covid-19.

La compagnia di assicurazioni ha giustificato il rifiuto a pagare in base alla polizza assicurativa perché i vaccini covid-19 sono considerati un esperimento medico. La compagnia ha spiegato che gli effetti collaterali del vaccino Covid-19 sono stati pubblicati e che la parte assicurata avrebbe dovuto sapere che prendere parte a un pericoloso esperimento medico avrebbe potuto portare alla sua morte. La compagnia di assicurazioni ha paragonato la sua morte al suicidio. Le polizze vita assicurative hanno una clausola standard che esclude il suicidio come morte coperta dalla polizza stessa.

Riportiamo qui di seguito l’articolo originale.

Life Insurance Company Refuses to Pay Out Life Insurance Policy Because Death Was From Experimental COVID-19 Vaccine

February 8, 2022 by Edward Hendrie

According to the lawyer for the family, Carlo Alberto Brusa, a life insurance company has refused to pay out on a life insurance policy for a person who died from a COVID-19 vaccine injection. The insurance company justified the refusal to pay on the policy because COVID-19 vaccines are considered an experimental medication or treatment. The insurance company explained that the side effects of the COVID-19 vaccine were published, and the insured party should have known that taking part in a dangerous medical experiment could have resulted in his death. The insurance company likened his death to suicide. Life insurance policies have a standard provision that excludes suicide as a covered death.

The family sued and the French court ruled:

The side effects of the experimental vaccine are being made public and the deceased could not claim ignorance when he voluntarily took the vaccine. There is no law or mandate in France forcing him to be vaccinated. Therefore, his death is essentially suicide.

The Court recognizes the classification of the insurer, which legally regards participation in the phase three experiment, which has not been proven to be harmless, as a voluntary assumption of a fatal risk not covered by the contract, given the side effects announced, including death covered and legally recognized as suicide. The family has appealed. However, the insurer’s defense is recognized as valid and contractually justifiable since this publicly known risk of death is legally considered suicide since the customer has been notified and has agreed to voluntarily risk death without being obliged or coerced to do so being.

This seems to reflect a growing trend among insurance companies in Europe. For example, German health insurance company Techniker Krankenkasse states that “vaccination damage and other consequences of the Covid vaccination are NOT insured.”

It is unclear if these rulings by European insurance companies will be precedent for U.S. life insurance companies to follow. But the possibility is real.

The widespread rollout of the experimental vaccines has caused a sharp increase in Covid-19 cases and deaths across the world, according to a recently published preprint study that looked at data from the 145 of the most vaccinated countries in the world.

The 99-page study titled “Worldwide Bayesian Causal Impact Analysis of Vaccine Administration on Deaths and Cases Associated with COVID-19: A BigData Analysis of 145 Countries” found that in the US specifically, the jab has caused a whopping 38% more Covid cases per million – and an even more astonishing 31% increase in deaths per million.

Riener Fuellmch mentioned in an interview that the CEO of a large insurance company revealed that there has been an unprecedented 40% increase in mortality in 2021. I checked out his statement and was able to verify it. I found that on or before January 11, 2021, Scott Davidson, CEO of OneAmerica Insurance Company revealed that there has been a 40% increase in mortality in 2021. Scott Davidson stated: “We are seeing, right now, the highest death rates we have seen in the history of this business … death rates are up 40% over what they were pre-pandemic.”

That figure was confirmed by The Insurance Regulatory and Development Authority of India, which reported a 41% rise in death claims in 2021.

OneAmerica is a massive insurance company, with approximately $97.7 billion under administration. Insurance companies have a pecuniary interest in accurately assessing mortality. They keep a close watch on total mortality because it affects directly the money that they must pay out in life insurance claims and it directly affects the premiums they charge. They are experts in total mortality.

That a 40% increase in deaths in the U.S from represents 900,000 increased deaths in 2021 over 2020 attributed to the COVID-19 vaccines.

Life insurance companies are looking at unexepected payouts in the hundreds of millions and even billions of dollars from COVID-19 vaccine deaths. Absorbing that kind of monetary payout might threaten the continued financial viability of some of the smaller insurance companies. They may have to deny death claims caused by COVID-19 vaccines as a matter of economic survival.

The article below was posted on January 14, 2022, on Free West Media.

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Although vaccination is recognized as the cause of death by doctors and the insurance company, it has refused to pay out. The reason is because the side effects of the Corona jabs are known and published. They argue that the deceased took part in an experiment at his own risk. Covid-19 in itself is not classed as a “critical illness”.

According to the company, an experimental vaccination resulting in death is like suicide

The insurance company justified the refusal of payment to the family by stating that the use of experimental medication or treatments, including Corona injections, is expressly excluded from the insurance contract. The family’s subsequent lawsuit against the insurance company has been unsuccessful.

The court allegedly justified its ruling as follows: “The side effects of the experimental vaccine are published and the deceased could not claim to have known nothing about it when he voluntarily took the vaccine. There is no law or mandate in France that compelled him to be vaccinated. Hence his death is essentially suicide.” Since suicide is not covered by the policy from the outset, the insurance refuses to budge.

Scandalous verdict: taking a fatal risk is legally suicide

“The court recognizes the classification of the insurer who, in view of the announced side effects, including death, legally regards participation in the phase three experiment, whose proven harmlessness is not given, as voluntarily taking a fatal risk that is not covered by the contract and legally recognized as suicide. The family has appealed. However, the insurer’s defense is recognized as well-founded and contractually justified, as this publicly known fatal risk is legally considered suicide, since the customer has been notified and has agreed to voluntarily take the risk of death without being obliged or compelled to do so.”

No surprise: Mainstream media is silent

This case has not yet been reported in France ‘s mainstream media. The case was published by the family’s lawyer, Carlo Alberto Brusa, on social media. Unfortunately, no sources or court records are given, which is why the authenticity of the report cannot currently be verified although there have been other warnings regarding the risk associated with the jabs recognized by insurers. In the US, the American Council of Life Insurers (ACLI) has denied reports of non-payment.

Censorship

In recent months, many French anti-vaccine groups of the social network Facebook have been victims of sudden, unjustified closures, especially support groups for Brusa and Professor Didier Raoult. The latter has often been criticized for his positions on vaccines, hydroxychloroquine and his criticism of the mismanagement of the epidemic by the Macron government.

At the end of last year, the main support group for Didier Raoult was deactivated before it was reactivated, thanks to a mobilization on social networks and a massive relay on alternative media. On November 27, a teacher support group for Brusa was suspended. With no less than 310 000 members to its credit, the group created in March 2020 was closed for having shared the complaint by Brusa concerning the wearing of masks for children. The Parisian lawyer and his association Réaction-19 was accused of spreading a “conspiracy”.

Global difficulties for insurers due to vaccines

Actuaries have been warning that rising claims will be eroding the capital which insurers set aside to avoid insolvency. Notably, older people do not take out life insurance, which means that the claims have been from younger clients. Insurers say that they expect a rise in excess deaths.

According to Alex Berenson, the risk of injury or death from the jab is exceptionally high judging from Canadian data.

The refusal to pay for a vaccine-related death may not be surprising since globally the life insurance industry has been hit with reported claims of $5,5 billion in the first nine months of 2021 versus $3,5 billion for the whole of 2020, according to insurance broker Howden.

Dutch insurer Aegon, with two-thirds of its business in the US, said its American claims in the third quarter were $111 million, up from $31 million a year earlier.

Vaccine deaths may force insurers to raise premiums and some have indicated that they intend to punish the unvaccinated for their financial woes.

Professore Ordinario di Procedura Civile: “Con così tante reazioni avverse impossibile imporre l’obbligo”

Il Professor GIULIANO SCARSELLI, professore ordinario di Procedura Civile a Siena, in occasione di una intervista a “Il Fatto Quotidiano” del 1 marzo 2022, ha evidenziato l’illogicità dell’obbligo vaccinale in presenza di così tante segnalazioni di reazioni avverse.

“Non è corretto chiamare strumenti di persuasione quelli che invece sono strumenti di coercizione”, afferma il Professore. “Se a taluno dico che senza il vaccino non può lavorare, quella persona non l’ho persuasa a vaccinarsi, bensì l’ho costretta. E l’obbligo vaccinale è costituzionalmente legittimo non quando, come è stato affermato, i rischi sono inferiori ai benefici, ma quando la vaccinazione non comporta alcun rischio che non sia banale, ovvero solo quando “esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi sia assoggettato” (v. Corte cost. 22 giugno 1990 n. 307; Corte cost. 23 giugno 1994 n. 258; Corte cost. 18 gennaio 2018 n. 5). Questa condizione non mi sembra vi sia a fronte di questi vaccini, visto che hanno una autorizzazione condizionata e a fronte di decine di migliaia di eventi segnalati e centinaia di decessi non esiste un sistema di farmacovigilanza attiva. E il cosiddetto scudo penale di cui all’art. 3 del decreto legge 44/2021 ha previsto che nessuno, e non solo i medici, possa incorrere in responsabilità penale per morte o lesioni dei vaccinati quando l’uso dei vaccini sia conforme ai protocolli. Non si fanno indagini per fatti che non costituiscono reato”.

Già a commento della sentenza n.7045 del Consiglio di Stato del 20 ottobre 2021, aveva espresso molti dubbi.

Aveva scritto in una nota: “Questa la sentenza, che, con approfondite motivazioni, ribadisce opinioni da molti già esternate, ovvero che, in forza dell’art. 32 Cost., direttamente o indirettamente, il legislatore può imporre a tutti la vaccinazione SARS-CoV-2, e ciò nel modo più libero possibile, e quindi, direi, anche con lo strumento del green pass, il quale, seppur non citato espressamente, mi sembra implicitamente richiamato dal seguente passo, per il quale l’emergenza sanitaria in corso: “lascia (altresì) spazio alla discrezionalità del legislatore nella scelta delle modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace delle malattie infettive, potendo egli selezionare talora la tecnica della raccomandazione, talaltra quella dell’obbligo, nonché, nel secondo caso, calibrare variamente le misure, anche sanzionatorie, volte a garantire l’effettività dell’obbligo, al fine di raggiungere, mediante la vaccinazione di massa, l’obiettivo della c.d. immunità di gregge”.

Sommessamente, io dubito che possano, con questa sicurezza, affermarsi queste cose; cosicché, seppur con tutto il rispetto possibile, e seppur con tutte le riserve che una analisi giuridica sempre ha, mi permetto di segnalare le seguenti perplessità, al fine di ogni più ampia riflessione.

E cerco di farlo nel modo più semplice possibile, poiché credo che tematiche di questa importanza debbano poter essere comprese da tutti, e non solo dai giuristi.  

Mi sembra, intanto, che l’esempio dei 30 farmaci oncologici autorizzati in forma condizionata non sia pertinente, perché nessuno di quei famaci costituiva per il malato un trattamento sanitario obbligatorio.

Tutto al contrario, secondo il principio del consenso informato, in quei casi si faceva presente al paziente l’opportunità di utilizzare quel farmaco, avvertendo che il farmaco era però autorizzato solo in via condizionata; dopo di che era il paziente, in libertà, che sceglieva se farne uso o meno, ai sensi della legge 22 dicembre 2017 n. 219, e nel rispetto degli orientamenti in punto di libertà di cura di cui a Corte Cost. 16 novembre 2018 n. 207 e Corte Cost. 22 novembre 2019 n. 242 (e, prima ancora, a Corte Cost.23 dicembre 2008 n. 438 e Corte Cost. 30 luglio 2009 n. 253).

È evidente la differenza che corre tra quelle ipotesi e il vaccino SARS-CoV-2: una cosa, infatti, è la sufficienza dell’autorizzazione condizionata a commercializzare e far uso di un farmaco; altra cosa la sufficienza a poterlo imporre come trattamento sanitario obbligatorio.  

Ed infatti, per imporre un farmaco, non basta accertarne l’efficacia, ma serve soprattutto assicurarne la sicurezza.

Sotto questo profilo la sentenza fa riferimento, come abbiamo visto, al rapporto AIFA del 12 ottobre 2021, e il rapporto, ha detto il Consiglio di Stato, fa emergere che i rischi per chi si sottoponga alla vaccinazione sono assolutamente minimi. 

In realtà, però, su questa conclusione, possono sollevarsi a mio parere dei dubbi, anche perché il Consiglio di Stato, nel richiamare i dati AIFA, non ha tenuto conto di alcune circostanze.

a) La prima è che il rapporto AIFA ha fatto riferimento anche a 608 morti in Italia a seguito di vaccinazione.

Di questo, la sentenza niente dice.

È vero che su alcune di queste morti potrebbe mancare il nesso di causalità con il vaccino, ma è parimenti vero che potrebbero sussistere altri casi di morte che non siano stati rilevati.

b) La seconda omissione concerne gli art. 3 e 3 bis del dl 1 aprile 2021 n. 44 relativi allo scudo c.d. penale, disposizioni normative mai menzionate nella sentenza, e con le quali si è previsto che nessuno, e non solo i medici, passano incorrere in responsabilità penale per morte o lesioni dei vaccinati quando l’uso dei vaccini sia stata conforme ai protocolli istituiti.

Da questa norma, fortemente voluta dai sanitari, si comprende, direi, tutto al contrario, che evidentemente dei rischi nella vaccinazione SARS-CoV-2 vi sono, se i medici, ovvero gli addetti ai lavori, hanno preteso, e per la prima volta, la totale loro esenzione di responsabilità a fronte di detta vaccinazione.

Qualcuno ha detto che si tratta di due cose diverse: uno lo scudo penale, l’altra i rischi concreti della vaccinazione; ma a me, invece, non sembra si tratti di due cose diverse, e mi pare, tutto al contrario, che se i medici, in tanto erano disposti a far partire la campagna vaccinale in quanto protetti da uno scudo, evidentemente consideravano la vaccinazione SARS-CoV-2 diversa dalle precedenti.

Soprattutto, non possiamo non accorgersi che lo scudo penale, mentre protegge i sanitari, al tempo stesso è in grado di mascherare il reale numero dei fatti avversi, poiché questi, infatti, resi irrilevanti sotto il profilo giuridico, non possono più essere oggetto di indagine, atteso che non si fanno indagini per fatti che non costituiscono reato; e l’assenza di indagini, evidentemente, impedisce una visione completa del fenomeno.

c) Infine, si comprende, che rilevare oltre 110.000 casi avversi, a taluno può sembrare fatto di alcuna consistenza, ma per altri può invece rappresentare un numero da non sottovalutare, anche per la circostanza che si tratta di misure che potrebbero essere quantificate per difetto.

E a ciò deve aggiungersi l’ulteriore rischio denominato di “ignoto irriducibile”, riferito ai possibili danni a lungo termine, dei quali, evidentemente, allo stato, niente si sa.

L’irrilevanza, o il basso rischio, dell’evento avverso, non costituisce pertanto un dato giuridico obiettivo, quanto una valutazione discrezionale, che il Consiglio di Stato ha risolto in un certo modo, ma che altri avrebbero potuto, con egual ampiezza di argomenti, risolvere in modo del tutto contrario.  

Ad ogni modo, per il Consiglio di Stato, il vaccino è, nonostante tutto ciò, efficace e sicuro, cosicché il percorso logico può chiudersi asserendo che il rapporto rischi/benefici è favorevole, e il tutto rientra “nella media tollerabile degli eventi avversi già registrati per le vaccinazioni obbligatorie in uso da anni” (punto 36.7).

Io credo, però, che anche questa valutazione non sia esente da dubbi; e quanto alle “vaccinazioni obbligatorie in uso da anni”, vorrei ricordare che trattasi di obbligatorietà ben diverse da quelle odierne, se solo si pensa che, ai sensi dell’art. 1, 4° comma del dl n. 73/2017, il mancato rispetto delle vaccinazioni comporta, per quelle, una sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00, e detto mancato rispetto non ha poi conseguenze personali per i bambini da 6 anni di età, poiché l’art. 3 del medesimo decreto legge prevede che il vaccino costituisca condizione di accesso alle sole scuole dell’infanzia e agli asili, mentre “per gli altri gradi di istruzione” (ovvero già dalle scuole elementari) “la presentazione della documentazione di cui al comma 1 non costituisce requisito di accesso alla scuola e agli esami”.

Ciò posto, mi permetto di rilevare quanto segue.    

In primo luogo, asserire che la logica del bilanciamento rischi/benefici sia conforme ai precedenti della Corte costituzionale, a mio parere non è completamente corretto, poiché quelle sentenze non affermavano che la vaccinazione obbligatoria è costituzionalmente legittima se il rapporto rischi/benefici è favorevole, ma statuivano, più restrittivamente, che la vaccinazione obbligatoria è possibile solo quando “esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi sia assoggettato”.

È chiaro che le due cose sono diverse: una cosa, infatti, come nella pronuncia qui annotata, è andare a vedere se in un giudizio di bilanciamento vi siano più rischi o più benefici; altra cosa, come in quelle pronunce della Corte costituzionale, è andare invece a vedere se il vaccinato possa rischiare o meno la propria salute oltre limiti tollerabili, e ritenere che il bilanciamento tra la libertà individuale e la salute collettiva è favorevole a quest’ultimo valore solo quando vi sia da escludere che il vaccino possa pregiudicare “la salute di colui che vi è assoggettato”.

Ora, se le cose stanno più precisamente così, nella misura in cui la stessa sentenza annotata ha riconosciuto che il vaccino ha una autorizzazione condizionata, che sussiste indiscutibilmente un rischio da “ignoto irriducibile”, e che la stessa AIFA indica per l’Italia 101.110 eventi avversi con 608 morti, e lo stesso art. 3 del dl. 44/2021 indirettamente ammette che dal vaccino possono conseguire morte o lesioni, si dovrebbe quanto meno avere dei dubbi sulla possibilità di trarre conclusioni certe in argomento.  

Peraltro, anche l’esigenza di evitare “diritti tiranni” “e cioè diritti che non entrano nel doveroso bilanciamento con egual diritti”, è richiamo, a mio parere, discutibile, poiché nel caso di Corte Cost. 9 maggio 2013 n. 85, espressamente presente sul punto 42.9 dalla sentenza in oggetto, il diritto tiranno non era la libertà individuale, sotteso dalla sentenza, bensì proprio la salute.

Praticamente, si è fatto dire a Corte Cost. 9 maggio 2013 n. 85 il contrario di quello che quella sentenza diceva.

Ricordo che si trattava della vicenda dell’ILVA di Taranto. 

V’era da stabilire, in quel contenzioso, se il diritto alla salute doveva o meno prevalere sugli interessi economici e il diritto al lavoro e alla produzione imprenditoriale.

La Corte costituzionale, con quella pronuncia, dava prevalenza al diritto della produzione e non alla salute, e scriveva che: “il legislatore ha ritenuto di dover scongiurare una gravissima crisi occupazionale, di peso ancor maggiore nell’attuale fase di recessione economica nazionale e internazionale”; e dunque: “la parola fondamentale di cui all’art. 32 Cost. non è rivelatrice di un carattere preminente del diritto alla salute rispetto a tutti i diritti della persona, mentre la definizione dell’ambiente e della salute come valori primari data dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 365/1993) non implica una rigida gerarchia tra diritti fondamentali”.

Dunque, premesso che il tema della libertà individuale non rilevava in quella vicenda, il diritto tiranno da scongiurare era proprio quello della salute, che non poteva pensarsi come diritto in grado di comprime tutti gli altri.

Una idea, peraltro, perfettamente conforme al pensiero dei costituzionalisti di un tempo.

Mi permetto di ricordare qui un costituzionalista quale Alessandro Pace, il quale scriveva nel 1974: “Va subito affermato che non sembra che l’art. 13 possa cedere all’art. 32; pertanto tutte le restrizioni coattive per motivi di sanità devono di necessità seguire la via giurisdizionale prevista da quell’articolo”. Ed ancora: “D’altro canto mai potrebbe, dall’autorità pubblica, essere invocato l’art. 32 Cost. per derogare, per motivi di salute, alla portata e alle garanzie dell’art. 13”.

Altre precisazioni vanno fatte con riferimento al dovere di solidarietà.

La sentenza ha infatti giustificato l’obbligatorietà della vaccinazione anche sulla base di detto principio, e a tal fine è arrivata ad affermare che: “Il potenziale rischio di un evento avverso per il singolo individuo con l’utilizzo di quel farmaco, è di gran lunga inferiore del reale nocumento per una intera società senza l’utilizzo di quel farmaco”.

Questa affermazione pone, a mio parere, un quesito non secondario.

Nel nostro sistema, direi, non può esser chiesto a nessuno il sacrifico personale per il bene comune.

Altrimenti, nel confronto tra la situazione del singolo e quello della collettività, la valutazione del singolo risulterebbe sempre di gran lunga inferiore rispetto a quella della collettività, cosicché le libertà individuali non sarebbero più ne’ relative ne’ responsabili, come qualcuno le indica, ma semplicemente non esisterebbero, in quanto in concreto rimesse alla libera valutazione del potere pubblico.

Non a caso Corte Cost. 22 giugno 1990 n. 307 affermava che il dovere di solidarietà “non postula il sacrificio della salute di ciascuno per la tutela della salute degli altri”.

E dubbi, ancora, a mio parere, solleva il Consiglio di Stato, laddove, affermando che “la solidarietà è la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dalla Costituzione”, cita la pronuncia Corte Cost. 28 febbraio 1992 n. 75 (punto 30.9), perché quella vicenda aveva ad oggetto il volontariato (era in discussione la l. 11 agosto 1991 n. 266, legge quadro sul volontariato) e in quel contesto la Corte costituzionale affermava che “Della natura di tali diritti fondamentali il volontariato partecipa: e vi partecipa come istanza dialettica volta al superamento del limite atomistico della libertà individuale, nel senso che di tale libertà è una manifestazione che conduce il singolo sulla via della costruzione dei rapporti sociali e dei legami tra gli uomini, al di là di vincoli derivanti da doveri pubblici o da comandi dell’autorità”.

È evidente, dunque, che una cosa è la solidarietà quale libera scelta, altra cosa la solidarietà imposta, come qui la si configura.

Se la solidarietà viene imposta, e non è più rimessa alla libertà, o alla volontarietà della persona, essa allora non può spingersi fino a comprendere il sacrificio individuale in nome della collettività.

Altrimenti si apre una stagione nuova, un nuovo equilibrio tra i rapporti tra cittadino e Stato.  

Ed infine, più in generale, io direi che vi sono situazioni che, attenendo a valori centrali della vita, ovvero a diritti definiti dalla nostra stessa costituzione inviolabili, con difficoltà possono essere risolte sulla base di “bilanciamenti”, ovvero di operazioni del tutto soggettive e relative.

Da anni, a mio parere purtroppo, il diritto costituzionale è divenuto invece solo un diritto di bilanciamenti, liberamente esercitabili prima dal potere legislativo, e poi da quello giudiziario; cosicché, di bilanciamento in bilanciamento, tutto diventa incerto ed oscuro, e rischia di far venir meno la stessa funzione di una carta costituzionale, che è quella di assicurare al contrario l’esistenza in modo chiaro, e non discutibile, di alcuni diritti fondamentali dei cittadini.

E, direi, se la Costituzione prevede essa stessa, formalmente e testualmente, un bilanciamento, questo può esser posto in essere dal legislatore o dal giudice, seppur nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità; ma se la costituzione dà un diritto come inviolabile, qual è quello, ad esempio, della libertà personale, o di libertà di manifestazione del pensiero, o del lavoro, e non prevede per essi bilanciamenti di sorta che possano in qualche modo scalfirli, lì nessuno dovrebbe compiere operazioni di bilanciamento, a mio sommesso parere.

Un grande costituzionalista del passato quale Costantino Mortati scriveva sul punto: “Si chiede anche se, oltre ai limiti espressamente formulati dalle disposizioni costituzionali, sia da riconoscerne altri impliciti. Non sembra che esso abbia ragion di esser posto da noi, data l’ampiezza della disciplina racchiusa nel testo costituzionale. In particolare si deve rigettare l’opinione che sia consentito far ricorso, allo scopo di giustificare limiti ai diritti fondamentali, ad un generico principio di ordine pubblico all’infuori dei casi in cui la costituzione lo richiama”

Si tratta di tematiche complesse, che evidentemente non possono essere trattate in questa sede con il dovuto approfondimento.

Tuttavia, in estrema sintesi, a me sembra che un obbligo vaccinale possa darsi solo se il vaccino non presenti rischi che superino la normale tollerabilità per chi lo riceva.

La situazione attuale non sembra presentare, oltre ogni ragionevole dubbio, queste caratteristiche; e desta comunque una certa preoccupazione vedere che si possa risolvere un tema così delicato con strumenti totalmente discrezionali quali quello del bilanciamento rischi/benefici, che possono portare taluni ad affermare una cosa, ed altri ad affermarne un’altra.

E può preoccupare, poi, che si trasformi in “diritto tiranno” semplicemente quello che è un “diritto inviolabile”, ovvero la libertà personale, così come lo stesso art. 13 Cost. lo qualifica.

E preoccupa ancora che il diritto alla libertà personale sia ormai da molti relegato in uno sfondo, considerato un residuo liberale del passato, tanto che non si ha alcun imbarazzo e alcuna difficoltà a comprimerlo come mai precedentemente era avvenuto nella nostra storia della Repubblica, fino a teorizzare il sacrificio individuale in funzione dell’interesse comune.  

In questi giorni si sta parlando di condizionare il mantenimento del green pass alla terza dose di vaccino, si sta valutando l’istituzione di un nuovo lockdown per i soli non vaccinati, oppure la soppressione dei test tamponi per ottenere il green pass.

Non è da escludere che, dopo la terza dose, seguirà forse la quarta, e poi una quinta, e così di seguito, e allora questa sarà la nuova regola: che l’esercizio delle libertà costituzionali è subordinato alla concessione di una autorizzazione governativa, e il Governo ti concede questa autorizzazione solo a tempo determinato, e solo dopo che tu, di volta in volta, hai provveduto all’adempimento dei precetti che ti sono stati comandati”.