IL RECUPERO DEI CREDITI CONTRO LE SOCIETA’

IL RECUPERO DEI CREDITI CONTRO LE SOCIETA’

Cosa possono fare i creditori di una società che non paga da diversi mesi?

La risposta è differente a seconda del tipo di società e dello stato in cui si trova. In teoria è più facile recuperare un credito da una società in nome collettivo rispetto a una Srl, così come è preferibile che la società non si trovi già in liquidazione o, peggio, in una situazione di fallimento già dichiarato dal tribunale, ma occorre valutare bene caso per caso.

Le regole da rispettare sono numerose ed è bene che il consulente spieghi che non occorre tener conto solo delle norme giuridiche ma anche dell’opportunità economica. Dal preventivo che il legale è obbligato a fornire in merito ai costi prevedibili per un’azione di recupero crediti, il cliente potrà dedurre se i costi dell’azione legale che intende intraprendere sono superiori al credito che vanta e decidere se proseguire comunque nel tentativo di recupero del credito, sperando nella capienza del patrimonio del debitore e nella sua condanna alle spese di lite.

Quali sono gli step di una azione di recupero crediti?

RICHIESTA CERTIFICATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO

Prima ancora di agire, occorre accertare le condizioni della società e della sua composizione, del capitale sociale versato e della sua forma giuridica. Tutti questi dati si deducono da una visura societaria richiesta alla Camera di Commercio. I professionisti consulenti del creditore, avvocati e commercialisti, possono procedere alle richieste di visure anche attraverso portali telematici. A tal fine il creditore dovrà fornire al consulente l’esatta denominazione e la partita Iva con l’indirizzo della sede sociale.

Dalla visura si evince innanzitutto il tipo di società in questione. A riguardo esistono due categorie:

  • le società di persone: la Snc, la Sas, la società semplice. Per queste vige la responsabilità per i debiti del patrimonio sociale e dei soci. Soci che pertanto potranno essere aggrediti dai creditori se la società non presenta attivo;
  • le società di capitali: la Spa, la Srl, la Sapa. Per queste invece vige la responsabilità limitata al solo patrimonio sociale. Con la conseguenza che non si potrà mai tentare un pignoramento contro i soci o l’amministratore.

Dalla visura si evince anche lo stato in cui si trova la società: se cioè è in liquidazione oppure è già stata dichiarata fallita dal tribunale.

Dalla visura emergono anche il nome dei soci e degli amministratori, nonché tutti coloro che rivestono eventuali cariche (ad esempio i revisori). A volte, questi dati possono dire molto: quando si intesta una società a una persona nullatenente, pensionata o straniera è facile dedurre che sia un prestanome per non far ricadere conseguenze e responsabilità sui “veri” amministratori.

Da una cd. visura storica potranno emergere anche tutte le vicende passate che hanno caratterizzato la società come ad esempio eventuali versamenti di capitale sociale.

VISURA PROTESTI

Un altro documento che si può richiedere alla Camera di Commercio è una visura protesti dalla quale emergerà se l’impresa non ha pagato cambiali e assegni. Anche questo elemento è importante per verificare la possibilità di recuperare il proprio credito.

BILANCI

Sempre alla Camera di commercio si possono, infine, richiedere i bilanci della società che, con l’ausilio di un legale o di un commercialista, rivelano quanto siano floride le casse sociali e quante possibilità si hanno di recuperare il credito.

RECUPERO CREDITI NEI CONFRONTI DI UNA SOCIETA’ DI CAPITALI

Come anticipato, se il debitore è una Srl, o una Spa o ad una Sapa, l’unica azione possibile è contro la società stessa e non contro i soci o l’amministratore.

La prima cosa da fare sarà inviare una lettera di diffida con raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta elettronica certificata, ossia la Pec (l’indirizzo email certificato della società si ricava dall’Indice nazionale Ini-Pec). Tutte le società devono avere obbligatoriamente una Pec. Nella diffida dovranno essere esplicitate le ragioni del credito e indicare l’importo e un termine per ottemperare il pagamento, generalmente dai 7 ai 15 giorni dal ricevimento della diffida.

Se la diffida non riceve risposta, si può chiedere ad un avvocato che proceda ad una diffida a sua volta o in alternativa che proceda direttamente a depositare in tribunale un ricorso per decreto ingiuntivo . Ma ciò solo a condizione che si abbia una prova scritta del credito (ad esempio un contratto o una fattura).

Se, dopo la notifica del decreto del decreto ingiuntivo, il debitore non procede al pagamento, il creditore potrà procedere al pignoramento. Dopo aver notificato l’atto di precetto (che è un invito a pagare entro 10 giorni), obbligatorio prima di iniziare l’esecuzione forzata, si può chiedere al presidente del tribunale di autorizzarti alla consultazione dell’Anagrafe Tributaria, un archivio dell’Agenzia delle Entrate dal quale emergerà se l’azienda debitrice possiede conti correnti o altri redditi.

Non sempre tuttavia questa istanza al presidente del tribunale è conveniente, in particolar modo per crediti molto bassi e perché in alcuni tribunali sono lunghi i tempi di risposta del presidente del tribunale, spesso molto oberato di richieste e udienze.  

Un’altra indagine percorribile è la visura immobiliare all’Agenzia delle Entrate, ufficio del Territorio, per verificare se la società debitrice è intestataria di immobili.

Se il pignoramento dovesse risultare infruttuoso, si ha un’ultima opportunità: chiedere il fallimento.  Ma anche questa via potrebbe non essere certa. Il fallimento può essere innanzitutto chiesto per crediti non inferiori a 30mila euro. In più la società deve presentare determinate caratteristiche:

  • aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento (o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore), un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro;
  • aver realizzato (in qualunque modo risulti) nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento (o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore), ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro. Basta aver superato il limite per un solo anno e si diventa  assoggettabili al fallimento;
  • avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500.000 euro. Quest’ultimo requisito non è necessario che sia presente per i tre esercizi consecutivi, ma è limite previsto per i debiti esistenti all’atto dell’istanza di fallimento.

RECUPERO CREDITI NEI CONFRONTI DI UNA SOCIETA’ DI PERSONE

Il recupero crediti da una società di persone (s.a.s., s.n.c. o società semplice) è più facile: infatti, oltre alla garanzia del patrimonio sociale si aggiunge quella dei soci. Significa che, se la società non paga il suo debito, il creditore può rivalersi contro tutti i soci individualmente in solido tra loro, arrivando a chiedere un accesso all’Anagrafe Tributaria, a pignorare i loro beni, ad iscrivere ipoteca sulla loro casa, bloccare il loro conto corrente …

La procedura è uguale a quella prevista per il recupero dei crediti nei confronti delle società di capitali.

RECUPERO CREDITI NEI CONFRONTI DI UNA SOCIETA’ IN LIQUIDAZIONE

La procedura non cambia se la società è in liquidazione, con l’unica differenza che al posto dell’amministratore della società debitrice viene nominato un liquidatore incaricato di vendere l’attivo e pagare i creditori. Il creditore dovrà indirizzare la diffida ad adempiere alla società e alla persona stessa del liquidatore, dandogli un termine dai 7 ai 15 giorni per adempiere, con successiva procedura identica a quella già indicata con l’aggravante che se la società è già in liquidazione ha una sofferenza pregressa con evidente maggior difficoltà di recupero del credito.

RECUPERO CREDITI NEI CONFRONTI DI UNA SOCIETA’ FALLITA

Se la società è fallita, il creditore deve presentare una domanda di insinuazione al fallimento inviando una pec al Curatore del fallimento, cioè un professionista nominato dal tribunale con l’incarico di liquidare la società e distribuire il ricavato tra i creditori. Il creditore potrà agire in proprio o avvalersi dell’ausilio di un avvocato. La tempestività è importante.

Le variabili sono numerose: la riscossione dipende da quanto attivo c’è nella società e da quanti creditori sono in fila. Di solito, però, una società fallita è perché ha più debiti che crediti. Saranno allora beneficiati i cosiddetti creditori privilegiati (lavoratori, titolari di ipoteche, ecc.) rispetto ai creditori chirografari (tutti gli altri).

Appena aperto un fallimento si tiene l’udienza di verifica dello stato passivo che serve a quantificare i debiti. Se il creditore si insinua dopo l’udienza potrà sempre far valere il suo credito ma non è detto che vi sia ancora attivo per soddisfare il proprio credito.

I commenti sono chiusi